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Lo Statuto dell'Associazione "La Collina dei Conigli ODV"
adottato dall'Assemblea degli associati il 27 aprile 2019 per aggiornamento alle prescrizioni del D.Lgs 117/2017
Art.1 - Denominazione e sede
1. L'associazione denominata "La Collina dei Conigli ODV", di seguito in breve "Associazione", è una Organizzazione di Volontariato (o ODV), Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente statuto e che agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Monza e la sua durata è illimitata.
Art.2 - Finalità
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
- Realizzare o gestire strutture, promuovere collaborazioni e progetti, per il soccorso, il recupero, la riabilitazione e la collocazione in un ambito adeguato di animali abbandonati, ceduti od affidati alla Associazione od in ogni modo in difficoltà
- Diffondere i principi del rispetto dei diritti nella convivenza tra esseri umani ed animali non umani e della salvaguardia dell'ambiente e di tutte le forme viventi.
Art.3 Attività di interesse generale.
1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale:
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo.
2. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende realizzare e promuovere varie attività, in particolare:
- creazione di una rete di volontari, disponibili, ognuno nei limiti delle proprie possibilità e delle specifiche competenze e disponibilità, all'accoglienza ed alla riabilitazione degli animali, alla promozione delle attività dell'Associazione ed alla diffusione delle informazioni e notizie concernenti il benessere ed i diritti degli animali;;
- realizzazione di progetti di accoglienza e recupero in ambito domestico e non domestico di animali in difficoltà;
- realizzazione e gestione di strutture di soccorso, rifugio, di recupero e di riabilitazione per animali;
- preparazione e distribuzione di strumenti informativi sul benessere animale e sull'educazione ambientale;
- sostegno e promozione di attività legislative a livello locale, nazionale e sopranazionale finalizzate al benessere di tutti gli animali ed alla difesa dell'ambiente;
- organizzazione di corsi informativi e didattici da realizzarsi in forma gratuita a favore della cittadinanza;
- organizzazione di eventi o partecipazione ad iniziative promosse da altre associazioni od enti aventi scopi analoghi od in ogni caso compatibili con quelli dell'Associazione stessa.
Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione, oltre che con iniziative proprie, può operare anche congiuntamente con altre associazioni, enti, comitati o altri gruppi organizzati e su incarico o in regime di convenzione od altra forma di collaborazione con enti ed amministrazioni pubbliche.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Art.4 - L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
- associati ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale secondo quanto proposto dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea;
- aderenti sostenitori: persone o enti che si impegnano a pagare una quota annuale maggiorata, secondo quanto proposto dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea, per un maggiore sostegno alle attività dell'Associazione.
- associati benemeriti: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione od alla crescita dell'Associazione. La qualifica di associato benemerito viene attribuita dal Consiglio dell'Associazione.
Art.5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati all'Associazione.
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:
- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari
L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio e comunicate al richiedente o all'associato.
La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata entro sessanta (60) giorni al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, all'Assemblea degli associati, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
La decisione è inappellabile.
E' facoltà del Consiglio deliberare l'iscrizione degli associati ordinari, sostenitori o benemeriti, anche in assenza del versamento del contributo associativo in considerazione delle attività svolte e dell'impegno nel perseguimento degli obbiettivi dell'Associazione.
Art.6 - Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'espulsione dell'associato deve essere comunicata entro sessanta (60) giorni al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, all'Assemblea degli associati che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
La decisione è inappellabile.
Art.7 Diritti e doveri degli associati e attività di volontariato
1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione tramite il versamento del contributo associativo. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato entro trenta (30) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.
2. Gli associati in regola con il pagamento del contributo hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.
3. Gli associati sono obbligati:
- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità ed allo spirito dell'associazione.
4. Tutti gli associati, di qualsiasi categoria, hanno parità di diritti e doveri e ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto.
5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.
6. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
7. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
Art.8 - Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi, riserve, titoli ed equiparati e altri elementi di disponibilità e strumenti comunque denominati purché compatibili con le previsioni del d.lgs. 117/2017.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote sociali
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari.
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del d.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 comma 1, purché il loro esercizio abbia carattere strumentale e secondario rispetto alle attività di interesse generale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
6. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
Art.9 Scritture contabili ed esercizio sociale.
1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. n. 117/2017.
2. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 del mese di aprile.
4. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 qualora emanato.
5. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare delle quote sociali annue.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il 30 del mese di aprile di ogni anno
9. Il bilancio consuntivo, la relazione di missione, il bilancio preventivo ed il programma delle attività per l'anno in corso devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la riunione dell'Assemblea convocata per il loro esame per poter essere consultati da ogni associato.
Art.10 - Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio;
- Il Presidente;
- L'organo di controllo, a carattere monocratico, solo se nominato quando ne ricorra l'obbligo nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017;
Fatta eccezione per l'organo di controllo, nominato dall'assemblea, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.
Art.11 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ordinari, sostenitori e benemeriti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo associativo versato. Gli associati possono decidere di farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato con diritto di voto. Non è ammessa più di una delega per ogni associato presente all'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio o da almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene almeno 15 giorni prima del giorno fissato ed avviene secondo le modalità determinate dal regolamento interno per assicurare la sua comunicazione agli associati.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti se non diversamente previsto dallo Statuto.
L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera, nell'ambito delle proprie competenze, con le modalità di cui all'art.16 del presente Statuto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente. In assenza anche del vice-Presidente, l'Assemblea procede in via preliminare all'elezione del Presidente dell'Assemblea.
Il segretario redige il verbale delle riunioni di Assemblea, in sua assenza l'Assemblea elegge un segretario di Assemblea che dovrà sottoscrivere il verbale finale.
Delle delibere assembleari viene data comunicazione agli associati nelle forme previste dal regolamento interno.
Hanno diritto di partecipazione e di voto gli associati in regola con il versamento della quota sociale ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del presente statuto o la cui iscrizione sia stata deliberata dal Consiglio anche in mancanza del rispetto del termine temporale per il versamento del contributo.
Art.12 - Competenze dell'Assemblea
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra gli associati;
- nominare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017 che lo rendano obbligatorio, e revocare l'organo di controllo, al quale, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del d.lgs.117/2017 è affidato anche il compito di revisione legale dei conti.
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto economico, o il bilancio consuntivo, e la relazione di missione;
- approvare il bilancio sociale, quando predisposto dal Consiglio in caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 comma 1 del d.lgs. 117/2017.
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione o di espulsione dall'Associazione, garantendo all'interessato la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- determinare l'importo del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti
2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione.
Art.13 Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il Consiglio è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea fra gli associati scegliendo tra chi abbia manifestato in forma libera la sua disponibilità.
L'Associazione sostiene ed auspica l'elezione al Consiglio in particolare degli associati che, nelle forme e nei modi a loro possibili, abbiano effettivamente e fattivamente contribuito con il loro lavoro al raggiungimento degli obbiettivi dell'Associazione.
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
I membri del Consiglio svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica un anno e possono essere rieletti.
Alla scadenza della durata naturale il Consiglio può rimanere in carica per un ulteriore periodo non maggiore a tre mesi per consentire la convocazione dell'Assemblea degli associati che deve procedere alla elezione del nuovo Consiglio.
Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 4/5 degli associati.
Art.14 Funzionamento del Consiglio direttivo e Libri Sociali
1. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata;
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti
2. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre ed approvare gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione. Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro il 30 del mese di aprile, il bilancio preventivo ed il programma di attività;
- proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare delle quote sociali annuali;
- gestire la contabilità e redigere il bilancio consuntivo di esercizio nonchè la relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 del mese di aprile.
- predisporre entro il 30 del mese di aprile, nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 comma 1 del d.lgs. 117/2017, il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di associati;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
- eleggere, tra i componenti del Consiglio, il Presidente e il vice-Presidente;
- eleggere, tra i componenti del Consiglio, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- delegare compiti e funzioni, non altrimenti attribuiti dallo statuto, ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- conferire la qualifica di associato benemerito.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale
3.Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.
L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se istituito;
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione
I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
Art.15 Il Presidente è eletto dal Consiglio, dura in carica un anno e può essere rieletto, è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma. Alla scadenza della durata naturale il Presidente può rimanere in carica per un ulteriore periodo non maggiore a tre mesi per consentire la riunione del Consiglio che deve procedere alla elezione del nuovo Presidente.
Il presidente:
- può aprire e chiudere, con il benestare di almeno due membri del Consiglio, conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art.16Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio ed approvati, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea straordinaria degli associati convocata con specifico ordine del giorno.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art.17 Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli associati compete solo il rimborso delle spese varie, sostenute per conto dell'Associazione, regolarmente documentate e preventivamente autorizzate.
Art.18 Disposizioni Finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.